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Articolo pubblicato il 21 Giugno 2009 su www.laculturadelcibo.it

L’etichettatura del pesce fresco: le informazioni che devono essere fornite al consumatore
di Simone Alessandria

Dall'aprile 2002 è entrato in vigore il Decreto ministeriale 27 marzo che stabilisce i criteri per l'etichettatura dei prodotti ittici.


Nel mese di aprile 2002 è entrato in vigore il Decreto ministeriale 27 marzo, che fissa i criteri attuativi per il Regolamento CE 2065/2001 sull’etichettatura dei prodotti ittici.

Questo provvedimento stabilisce, per tali prodotti in commercio, una specifica etichetta, che deve riportare le seguenti informazioni:

- la denominazione commerciale della specie
- il metodo di produzione
- la zona di cattura

Il Regolamento europeo ha stabilito che gli Stati membri devono realizzare una lista di denominazioni commerciali autorizzate, per contenere le frodi, rese possibili da una nomenclatura incerta, e facilitate a causa della somiglianza tra specie di differente pregio.

Adesso, invece, si ha l’obbligo di commercializzare i prodotti ittici, su tutto il territorio nazionale, secondo le denominazioni commerciali riconosciute dal decreto ministeriale 27/03/2002 e successive modifiche.

Il metodo di produzione indica se il pesce proviene da allevamenti o se è stato catturato.
L'indicazione prevede tre opzioni:

- pescato
- pescato in acque dolci
- allevato

La zona di cattura individua il luogo d’allevamento o di cattura, sia che si tratti di pesci nostrani, sia che provengano da Stati dell’Unione Europea o da Paesi extracomunitari.

Il decreto sull’etichettatura dei prodotti ittici si applica a pesci, crostacei e molluschi, che siano vivi, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, decapitati, sgusciati, tagliati in pezzi o in filetti oppure triturati, secchi, salati, in salamoia, affumicati, anche preventivamente precotti, in polvere, in farina o in pellets, purché adatti all’alimentazione umana.


Gli operatori della filiera devono garantire la tracciabilità del prodotto ittico, mentre le autorità nazionali di tutti gli Stati membri sono tenute a controllare che siano disponibili, ad ogni passaggio della commercializzazione, le informazioni relative:
- alla denominazione commerciale,
- al metodo di produzione
- ed alla zona di cattura .

Esistono diverse tipologie di allevamento ittico, suddivise in tre categorie:

- allevamento intensivo,
- semiestensivo
- ed estensivo.

Nell’allevamento  intensivo, i pesci sono allevati in vasche di acqua dolce, salata o salmastra, e sono alimentati unicamente con mangimi artificiali, secondo diete specificamente formulate per ogni singola specie.
La maricoltura è, invece, una particolare tipologia di allevamento intensivo in cui i pesci sono tenuti in grosse gabbie galleggianti o sommerse in mare aperto.

Nell’allevamento estensivo (vallicoltura), invece, il pesce viene seminato allo stato giovanile in lagune o stagni costieri, e si alimenta in modo naturale, cioè sfruttando le risorse dell’ambiente.

Infine, l’allevamento semiestensivo è una forma di allevamento intermedio, in cui i pesci hanno una dieta mista, con una base di alimentazione naturale integrata con mangimi artificiali.


Il pesce da acquacoltura ha generalmente lo stesso valore nutrizionale del pesce pescato, seppure, nel caso dell’allevamento intensivo, il contenuto in grassi possa essere più elevato. Si tratta comunque di grassi che, come nel pesce pescato, sono particolarmente ricchi di acidi grassi polinsaturi e, in particolare, di omega-3.

La possibilità di prelevare il prodotto secondo le quantità richieste dal mercato ha, inoltre, il vantaggio di diminuire notevolmente la parte non venduta, assicurando al consumatore una freschezza costante.
Lo  svantaggio,  naturalmente, è quello della qualità, poiché le caratteristiche organolettiche del pesce pescato sono generalmente superiori. 
Il pesce allevato in modo estensivo, tuttavia, rappresenta spesso un buon compromesso tra la qualità ed il prezzo.

I mangimi con cui viene alimentato il pesce d’acquacoltura sono realizzati con materie prime selezionate con particolare attenzione all’ecocompatibilità ed alla digeribilità da parte delle specie ittiche a cui sono destinati.
Essi sono principalmente composti di farina ed olio di pesce (dal 50 all’80%) derivati da pesce fresco di basso valore commerciale mentre la frazione rimanente è composta da proteine vegetali, in gran parte farine di soia, e da amidi derivati dal frumento utilizzati come leganti.
Le farine di carne sono, invece, da tempo abolite, per legge, anche in questo tipo di mangimi.

I controlli sugli allevamenti e sui mangimi sono di competenza delle aziende sanitarie locali, che anche grazie al numero di impianti relativamente contenuto (circa un migliaio in tutta Italia) effettuano periodicamente prelievi ed analisi.

www.cislbologna.it



di Simone Alessandria
simone.alessandria@laculturadelcibo.it
21 Giugno 2009

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