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pubblicato il 17 Giugno 2009 su www.laculturadelcibo.it |
L’etichettatura delle uova: le informazioni previste dalla normativa
di Simone Alessandria
Dal 1° gennaio 2004 sulle confezioni e sul guscio delle uova deve essere presente un codice per fornire informazioni utili al consumatore
Il Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2004 sugli imballaggi e sul guscio delle uova deve essere presente un codice che fornisce una serie di informazioni importanti al consumatore.
Tutte le uova, infatti, devono avere stampato sul guscio un codice che identifica oltre al sistema di allevamento delle ovaiole, il produttore e l’ubicazione dell’allevamento.
Il codice è costituito come segue:
- il primo numero indica il sistema di allevamento delle galline ovaiole: - "0" per l’allevamento biologico, - "1" per l’allevamento all’aperto, - "2" per l’allevamento a terra, - il "3" per l’allevamento in gabbia (o batteria).
- una sigla che specifica il Paese di produzione delle uova (IT per l’Italia, ecc.).
- un altro numero indica il comune di appartenenza, e viene riportata anche la sigla della provincia dell’allevamento (TO per Torino, ecc.).
- le ultime tre cifre rappresentano, invece, l’allevamento da cui provengono le uova.
Un esempio di codice stampato sulle uova è il seguente: 3IT001TO036 dove: - 3 indica l’allevamento in gabbia - IT rappresenta l’Italia - 001 denota il comune - TO individua la provincia di Torino - 036 indica l’allevamento.
In base alla qualità le uova si classificano in:
- categoria A o uova fresche, in cui rientrano le "extra"
Queste uova devono avere guscio e cuticola: normali, puliti, intatti; camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate la dicitura "extra", l'altezza non deve superare i 4 mm; albume: chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura; tuorlo: visibile alla speratura soltanto come ombratura, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo, esente da corpi estranei di qualsiasi natura; germe: sviluppo impercettibile; odore: assenza di odori estranei.
- categoria B o uova di seconda qualità destinate alle imprese dell’industria alimentare e non alimentare.
Secondo il peso, per la categoria A, la normativa prevede le seguenti classi:
- XL = grandissime, 73 g e più. - L = grandi, comprese tra 63 g e 73 g. - M = medie, comprese tra 53 g e 63 g. - S = piccole, meno di 53 g
La freschezza delle uova si ricava a partire dalla data di preferibile consumo (“da consumarsi preferibilmente entro”) . In particolare, la data recata sugli imballaggi deve essere al massimo di 28 giorni dalla data di deposizione. La data di deposizione, invece, si può esclusivamente indicare previa autorizzazione ministeriale. Infine, la dicitura "extra" sulle confezioni può essere usata solo per le uova di categoria A, commercializzate entro il settimo giorno successivo alla data dell'imballaggio o il nono giorno successivo alla deposizione.
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