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pubblicato il 31 Maggio 2009 su www.laculturadelcibo.it |
DOP e IGP: i nuovi marchi sui prodotti tipici
di Simone Alessandria
Dal 2008, con la pubblicazione del Regolamento CE n. 628, sono cambiati i simboli relativi alle DOP e IGP
La “denominazione di origine” e l’ “indicazione geografica” sono attestazioni che, mediante un marchio specifico apposto sui prodotti meritevoli, ne permettono la valorizzazione nonché l’identificazione e il riconoscimento da prodotti simili ma che non possono fregiarsi di tale valore aggiunto.
Gli scopi della legislazione europea relativa a queste due forme di valorizzazione sono, infatti, le seguenti: - la tutela del prodotto, - la difesa del consumatore - ed essere uno strumento per incoraggiare le produzioni agricole.
Questi marchi, inoltre, risultano essere importanti sia per quanto riguarda il loro riconoscimento da parte del consumatore, sia riguardo la loro identificazione durante i controlli.
Secondo il Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, la definizione “denominazione d'origine” indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, - la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, - e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
Per quanto riguarda la definizione di “indicazione geografica”, invece, il Regolamento prevede che essa debba rappresentare il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: - come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese - e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica - e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
Con la pubblicazione del Regolamento CE n. 628/2008 della Commissione del 2 luglio 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, sono stati modificati i simboli comunitari che vengono apposti sui prodotti degni di tali denominazioni.
Comunque, potranno ancora essere presenti in commercio, fino al 1° maggio 2010, prodotti con i marchi previsti dal Regolamento antecedente quello del 2008, quindi, si potranno vedere in vendita cibi con simboli blu (marchio adottato prima del nuovo Regolamento applicativo) e rosso entrambi relativi alla denominazione di origine.
Tuttavia, se il consumatore impara a conoscere questi due nuovi simboli e a identificarli sui prodotti che trova in commercio, non solo potrà utilizzare alimenti dotati di elevato valore, ma potrà altresì difendersi dalle imitazioni talvolta presenti sul mercato.
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