I grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti ed elencati possono essere aggiunti ai prodotti di cioccolato. Tale aggiunta non può superare il 5 % del prodotto finito dopo la sottrazione del peso totale delle altre eventuali sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.
I prodotti di cioccolato che contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono essere immessi in commercio in tutti gli Stati membri, a condizione che la loro etichettatura rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile: «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao». Tale menzione appare nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno pari all'elenco e in grassetto accanto alla denominazione di vendita; indipendentemente da questa disposizione, la denominazione di vendita del prodotto può apparire anche altrove.
Quando i prodotti cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato bianco, cioccolato ripieno sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possono essere sostituite dalla denominazione «cioccolatini assortiti» oppure «cioccolatini ripieni assortiti» o da una denominazione simile. In tal caso l'elenco degli ingredienti sull'etichetta può essere unico per tutti i prodotti che costituiscono l'assortimento.
L'etichettatura di cioccolato in polvere, cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato in polvere cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, chocolate a la taza e chocolate familiar a la taza deve indicare il tenore di sostanza secca totale di cacao con i termini: «cacao: … % min».
Per il cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato e il cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato in polvere l'etichettatura deve indicare il tenore di burro di cacao.
Le denominazioni di vendita «cioccolato», «cioccolato al latte» e «cioccolato di copertura» possono essere completate da diciture o aggettivi relativi a criteri di qualità, sempreché i prodotti in questione contengano:
- nel caso del cioccolato, non meno del 43 % di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26 % di burro
- nel caso del cioccolato al latte, non meno del 30 % di sostanza secca totale di cacao e del 18 % di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5 % di grassi del latte,
- nel caso del cioccolato di copertura, non meno del 16 % di cacao secco sgrassato.
La direttiva ha stabilito anche le denominazioni di vendita e le definizioni relative ai prodotti di cacao e di cioccolato.
Burro di cacao
La sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:
- tenore di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico): non superiore all'1,75 %
- insaponificabile (determinato utilizzando etere di petrolio): non superiore allo 0,5 %, ad eccezione del burro di cacao di pressione che non può essere superiore allo 0,35 %.
Cacao in polvere, cacao
Il prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20 %, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 9 %.
Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato.
Cacao in polvere con un tenore di burro di cacao inferiore al 20 % (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca).
Cioccolato in polvere
Il prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32 % di cacao in polvere.
Cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato in polvere
Prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 25 % di cacao in polvere; tali definizioni sono completate con il termine «magro» oppure «fortemente sgrassato», qualora il prodotto sia magro o fortemente sgrassato.
Cioccolato
Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35 %, di cui non meno del 18 % di burro di cacao e non meno del 14 % di cacao secco sgrassato.
Tuttavia, quando la suddetta denominazione è completata dalla dicitura:
- «vermicelli» o «in fiocchi», il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi deve contenere non meno del 32 % di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 12 % di burro di cacao e non meno del 14 % di cacao secco sgrassato,
- «di copertura», il prodotto deve contenere non meno del 35 % di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 31 % di burro di cacao e non meno del 2,5 % di cacao secco sgrassato,
- «alle nocciole gianduia» (o uno dei derivati di quest'ultimo termine), il prodotto deve essere ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 % e quello di cacao secco sgrassato all'8 % e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole. Possono essere aggiunti:
latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 % di sostanza secca del latte; mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 % del peso totale del prodotto.
Cioccolato al latte
Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti a base di latte e che presenta un tenore minimo:
- di sostanza secca totale di cacao del 25 %,
- di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte del 14 %,
- di cacao secco sgrassato del 2,5 %,
- di grassi del latte del 3,5 %,
- di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 %.
Tuttavia, quando la suddetta denominazione è completata dalla dicitura:
- «vermicelli» o «in fiocchi», il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi deve contenere non meno del 20 % di sostanza secca totale di cacao, non meno del 12 % di sostanza secca ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, e non meno del 12 % di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte),
- «di copertura», il prodotto deve presentare un tenore minimo di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 31 %,
- «e alle nocciole gianduia» (o uno dei derivati di quest'ultimo termine), il prodotto deve essere ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca del latte è del 10 %, ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, da un lato, e nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 15 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunte mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pezzetti, in
proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 % del peso totale del prodotto.
Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura «al latte» è sostituita dalla dicitura
- «alla panna», il prodotto deve presentare un tenore minimo di grassi del latte del 5,5 %,
- «al latte scremato», il prodotto non deve contenere più dell'1 % di grassi del latte.
Cioccolato comune al latte
Il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri e da latte o da prodotti a base di latte, che presenta un tenore minimo:
- di sostanza secca totale di cacao del 20 %,
- di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte del 20 %,
- di cacao secco sgrassato del 2,5 %,
- di grassi del latte del 5 %,
- e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 %.
Cioccolato bianco
Il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti a base di latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20 % di burro di cacao e del 14 % di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale del latte intero, del latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte; questi ultimi devono essere presenti in quantità pari almeno al 3,5 %.
Cioccolato ripieno
Il prodotto ripieno la cui parte esterna è costituita da cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato bianco Questa denominazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno è costituito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gelato. La parte esterna di cioccolato del prodotto così designato è pari al 25 % almeno del peso totale del prodotto.
Chocolate a la taza
Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale del cacao del 35 %, di cui almeno il 18 % di burro di cacao e almeno il 14 % di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido dell'8 %.
Chocolate familiar a la taza
Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granoturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 30 %, di cui almeno il 18 % di burro di cacao e almeno il 12 % di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido del 18 %.
Cioccolatino o pralina
Il prodotto della dimensione di un boccone costituito da:
- cioccolato ripieno, oppure
- un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio di cioccolato e di altre sostanze commestibili, sempreché il cioccolato rappresenti almeno il 25 % del peso totale del prodotto.
Al cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato bianco, chocolate a la taza e chocolate familiar a la taza possono essere aggiunte anche altre sostanze commestibili.
Tuttavia, è vietata l'aggiunta di grassi animali e di preparati che ne contengano, qualora non siano ottenuti esclusivamente dal latte, è autorizzata l'aggiunta di farine, fecole o amidi.
La quantità delle sostanze commestibili aggiunte non deve eccedere il 40 % del peso totale del prodotto finito.
Al cacao in polvere, cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato bianco, chocolate a la taza e chocolate familiar a la taza essere aggiunte esclusivamente sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte.
I grassi vegetali sono, singolarmente o miscelati, equivalenti al burro di cacao e devono rispondere ai seguenti criteri:
- sono grassi vegetali non contenenti acido laurico, ricchi di trigliceridi monoinsaturi simmetrici di tipo POP, POSt, StOSt P (acido palmitico), O (acido oleico), St (acido stearico)
- sono mescolabili in qualunque proporzione con il burro di cacao e compatibili con le sue proprietà fisiche (punto di fusione e temperatura di cristallizzazione, velocità di fusione, necessità di trattamento di tempra);
- sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffinazione e/o frazionamento; è esclusa la modificazione enzimatica della struttura del trigliceride.
A norma di tali criteri possono essere utilizzati i seguenti grassi vegetali, ricavati dalle piante in appresso elencate:
- Burro d'illipé, sego del Borneo o Tengkawang Shorea spp.
- Olio di palma Elaeis guineensis Elaeis olifera
- Grasso e stearina di Shorea robusta (sal) Shorea robusta
- Burro di karité Butyrospermum parkii
- Burro di cocum Garcinia indica
- Nocciolo di mango Mangifera indica.
A titolo di eccezione gli Stati membri possono inoltre autorizzare l'impiego di olio di cocco nel cioccolato che viene utilizzato per la preparazione di gelati o di prodotti congelati analoghi.
Secondo il Decreto Legislativo 178 del 12 giugno 2003 del Parlamento Italiano i prodotti cioccolato, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato bianco, cioccolato ripieno, chocolate a la taza, chocolate familiar a la taza, cioccolatino o pralina che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita oppure la dizione «cioccolato puro» in altra parte dell'etichetta.