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pubblicato il 19 Aprile 2010 su www.laculturadelcibo.it |
SI AVVICINA LA DOP PER L'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ''SEGGIANO''
di Simone Alessandria
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la domanda per il riconoscimento della DOP all'olio extravergine di oliva "Seggiano".
L’olio extra vergine di oliva “Seggiano” DOP deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti costituiti per almeno l’85% da piante appartenenti alla cultivar: “Olivastra di Seggiano” e un massimo del 15% da piante di altre varietà.
La zona di produzione delle olive destinate all’ottenimento dell’olio extra vergine di oliva “Seggiano” DOP si estende nei seguenti comuni della Provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parte del Comune di Castell’Azzara.
Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva “Seggiano” DOP, devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli gli standard qualitativi. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E’ consentita la pratica dell’inerbimento. Nella concimazione è ammesso l’utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e dove è possibile, è ammessa l’irrigazione di soccorso. La difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove è necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvate dalla Regione Toscana.
La raccolta delle olive per la produzione dell’olio extra vergine di oliva “Seggiano” DOP dovrà avere inizio a partire dall’invaiatura fino al 15 gennaio.
La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l’impiego di macchine, a condizione che durante l’operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l’uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l’abscissione dei frutti.
La produzione di olive non potrà essere superiore a Kg 100 per pianta.
Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive è vietato l’uso di sacchi o balle.
L’eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire all’aperto, e dove possibile, in appositi locali freschi e arieggiati per evitare fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.
La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 48 ore successive alla raccolta.
Le operazioni di oleificazione devono essere precedute da defoliazione e lavaggio delle olive.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.
È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di “ripasso”, è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell’ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l’uso del “talco”. La resa in olio non può essere superiore al 30% in peso delle olive.
L’olio, prima del confezionamento, deve essere conservato in recipienti in acciaio inox ubicati in locali freschi destinati alla conservazione ottimale del prodotto, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto.
E’ consentito l’ottenimento dell’olio extravergine “Seggiano” D.O.P. con metodo biologico.
La coltivazione delle olive, nonché l’estrazione ed il confezionamento dell’olio ottenuto devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione al fine di garantire la rintracciabilità, il controllo e la qualità del prodotto.
L’olio extravergine di oliva "Seggiano" è caratterizzato da un aspetto limpido, colore dorato, odore buono con leggera fragranza, gusto assai delicato, sapore di leggero o medio fruttato.
Assai tipiche e costanti sono inoltre alcune peculiarità di questo olio, che, esaltano le sue proprietà nutrizionali ancor più di quelle organolettiche, in particolare, il suo grande patrimonio antiossidante.
La specificità del prodotto deriva sia dalle peculiarità del territorio sia, soprattutto, dalla varietà, che non ha altrove una così intensa diffusione.
Il rapporto biunivoco e inscindibile fra il territorio e la cultivar “Olivastra Seggianese” è la prova del forte legame sia con l’ambiente che con la popolazione, tanto che lo stesso nome fa riferimento alla località di origine. La pianta ha caratteristiche peculiari, è infatti capace di assumere un grande sviluppo; a parità di età e di condizioni ambientali la sua statura è doppia rispetto a quella delle altre cultivar (Frantoio e Moraiolo).
La cultivar è nata in questo territorio e solo qui si è diffusa, tanto è vero che tale varietà è presente soltanto nel versante occidentale del Monte Amiata. L'influenza diretta del clima freddo di tale montagna, nonché la relativa vicinanza degli oliveti a queste altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato l'affermarsi e il consolidarsi nel territorio di una unica cultivar di olivo, la sola capace di resistere alle forti gelate ed alle intensissime nevicate, invernali e primaverili.
Le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche che rendono peculiare l’olio extra vergine di oliva “Seggiano” D.O.P. sono fortemente legate al connubio cultivar - territorio, per cui altri oli, prodotti nello stesso territorio, ma ottenuti con olive provenienti da altre cultivar, presentano caratteristiche inequivocabilmente diverse. Gli oli che si fregiano del riconoscimento “Seggiano” DOP devono essere confezionati all’interno del territorio di produzione.
L’olio extravergine di oliva “Seggiano” DOP deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri cinque in vetro o banda stagnata.
Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:
- “Olio Extra Vergine di Oliva
- “Seggiano”;
- DOP - Denominazione di origine protetta;
- Logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può essere inserito o nell’etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
- Eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali.
È consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici ed in particolare modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.
È consentito l’uso di nomi di: aziende, tenute, fattorie solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda stessa.
È obbligatorio riportare sulla confezione l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.
Il disciplinare di produzione in PDF
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