Anno 4°
N. 01
11 Gennaio 2012
 

Ingrandisci il testoRiduci il testoStampa la pagina Invia questa notizia a un amico
Articolo pubblicato il 19 Aprile 2010 su www.laculturadelcibo.it

IL NUOVO REGOLAMENTO SUL BIOLOGICO
di Simone Alessandria

Le disposizioni del Regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il Regolamento CEE n. 2092/1991.



Il regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l’efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.

Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme concernenti:
  • tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;
  • l’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità.
Il regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:
  • prodotti agricoli vivi o non trasformati;
  • prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
  • mangimi;
  • materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.

Il regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Il regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione.

Le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al regolamento.

Il regolamento stabilisce le seguenti definizioni:
  • “produzione biologica": l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;
  • "biologico": ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;
  • "conversione": la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;
La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

Stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che:
  • rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
  • contribuisca a un alto livello di diversità biologica;
  • assicuri un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;
  • rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie.
Mirare a ottenere prodotti di alta qualità.
Mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

La progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:
  • utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
  • praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;
  • escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;
  • si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;
La limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati essi si limitano a:
  • fattori di produzione provenienti da produzione biologica;
  • sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
  • concimi minerali a bassa solubilità;
La rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui:
  • non esistono le pratiche di gestione appropriate; e
  • non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni
  • l’uso di fattori di produzione esterni contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile.
L’agricoltura biologica si basa sui seguenti principi specifici:
  • mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l’erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo;
  • ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;
  • riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento;
  • tener conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;
  • tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali, nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche;
  • tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;
  • praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra;
  • mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;
  • utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;
  • scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della esistenza alle malattie o ai problemi sanitari;
  • somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;
  • ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli se del caso;
  • non praticare l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti;
  • mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali, la salute dell’ambiente acquatico nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;
  • somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca o mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola.


La produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:
  • produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
  • limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
  • non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
  • trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.
La produzione di mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:
  • produrre mangimi biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
  • limitare l’uso di additivi e ausiliari di fabbricazione per mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici;
  • non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
  • trasformare in maniera accurata i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.
Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.

È vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

L’intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.

Le seguenti norme si appicano alla produzione biologica vegetale:
  • la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo;
  • la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
  • è consentito l’uso di preparati biodinamici;
  • inoltre l’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica;
  • non è consentito l’uso di concimi minerali azotati;
  • tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l’inquinamento dell’ambiente;
  • la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;
  • in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica;
  • per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi;
  • i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:
  • queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;
  • la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.
La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata un metodo di produzione biologica a condizione che:
  • le zone di crescita siano di elevata qualità ecologica;
  • la raccolta non nuoccia alla stabilità a lungo termine dell’habitat naturale o alla tutela delle specie nella zona di raccolta.
La coltivazione di alghe marine deve essere praticata in zone costiere con caratteristiche ambientali e di salubrità e inoltre:
  • pratiche sostenibili siano attuate in tutte le fasi della produzione e della raccolta di alghe marine giovani;
  • per garantire il mantenimento di un’ampia banca di geni, la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche;
  • non siano utilizzati fertilizzanti, eccetto nelle installazioni domestiche, e soltanto se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica.
Le seguenti norme si applicano alla produzione animale:
Riguardo all’origine degli animali:
  • gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche;
  • a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione;
  • gli animali presenti nell’azienda all’inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione;
Riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:
  • le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
  • le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;
  • gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all’aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale;
  • il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l’erosione o l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;
  • gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici;
  • è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;
  • il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata;
  • agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell’intera vita dell’animale, anche al momento della macellazione;
  • gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura nocive alla salute delle api;
  • le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura sono fabbricati essenzialmente in materiali naturali;
  • è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura;
Riguardo alla riproduzione:
  • la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l’inseminazione artificiale;
  • la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;
  • non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
  • viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.
Riguardo all’alimentazione:
  • principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall’azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;
  • gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all’agricoltura biologica;
  • gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;
  • le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell’alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica;
  • non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
  • i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno;
Riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:
  • la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio, un’adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene;
  • le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
  • è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
  • sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
  • riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

Le seguenti norme si applicano alla produzione di animali d’acquacoltura:
Riguardo all’origine degli animali d’acquacoltura:
  • l’acquacoltura biologica è basata sull’allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;
  • quando giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici non sono disponibili, animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un’azienda a determinate condizioni;
Riguardo alle pratiche zootecniche:
  • le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
  • le pratiche zootecniche, comprese la somministrazione di mangime, la progettazione degli impianti, la densità degli animali e la qualità dell’acqua, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze di sviluppo, fisiologiche e comportamentali degli animali;
  • le pratiche zootecniche limitano al minimo l’impatto ambientale negativo proveniente dall’azienda, inclusa la fuoriuscita dello stock d’allevamento;
  • gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali d’acquacoltura;
  • si assicura che sia mantenuto il benessere degli animali durante il trasporto;
  • agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze anche al momento della macellazione;
Riguardo alla riproduzione:
  • non sono usate l’induzione artificiale della poliploidia, l’ibridazione artificiale la clonazione e la produzione di ceppi monosessuali, salvo mediante selezione manuale;
  • vengono scelti ceppi appropriati;
  • sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme;
Riguardo all’alimentazione dei pesci e dei crostacei:
  • gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;
  • la frazione vegetale dell’alimentazione proviene da produzione biologica e la frazione dell’alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall’utilizzo sostenibile della pesca;
  • le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se ne è autorizzato l’uso nella produzione biologica;
  • non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
  • riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall’uomo ma si nutrono di plancton naturale:
  • tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso del seme allevato negli schiuditoi e nei vivai;
  • le zone di sviluppo devono essere di qualità ecologica elevata;
Riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:
  • la prevenzione delle malattie è realizzata mantenendo gli animali in ottime condizioni mediante un’ubicazione appropriata e una progettazione ottimale delle aziende, l’applicazione di buone pratiche zootecniche e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un’adeguata densità degli animali e la selezione delle razze e dei ceppi;
  • le malattie sono curate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
  • è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
  • sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
  • riguardo alla pulizia e disinfezione i relativi prodotti sono usati negli specchi d’acqua e nelle gabbie, negli edifici e negli impianti solo se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

La Commissione autorizza l’uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:
  • prodotti fitosanitari;
  • concimi e ammendanti;
  • materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e minerale e talune sostanze usate nell’alimentazione degli animali;
  • additivi per mangimi e ausiliari di fabbricazione;
  • prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;
  • prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale.
  • il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo;
  • durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal regolamento;
  • sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;
  • in un’azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l’operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata;
  • al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d’inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni;
  • gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione non sono commercializzati con le indicazioni utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti.
La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.

Nella composizione dei mangimi biologici non entrano congiuntamente materie prime biologiche o provenienti da aziende in conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

La trasformazione con l’ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa.

Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.

Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:
  • il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti;
  • possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica;
  • gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro;
  • un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;
  • gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola.
Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini riferiti alla produzione biologica:
  1. nella denominazione di vendita purché almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;
  2. soltanto nell’elenco degli ingredienti;
  3. nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca; contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici.
L’elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

I riferimenti al metodo di produzione biologico per i punti 2 e 3 possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l’elenco degli ingredienti include un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.


Se sono usati i termini riferiti alla produzione biologica:
Compare sull’etichetta anche il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente.
Compare sulla confezione anche il logo comunitario per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;
Quando viene usato il logo comunitario, anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:
  • "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE,
  • "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,
  • "Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.
L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Ai fini dell'indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.

L'indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

Le indicazioni sono apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento.

Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento.

Il nuovo logo del biologico


La Commissione stabilisce prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:
  • ai mangimi biologici;
  • ai prodotti in conversione di origine vegetale;
  • al materiale di moltiplicazione vegetativa e alle sementi per la coltivazione.
Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal regolamento.

Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento.

Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti che immettono tali prodotti sul mercato:
  • notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata;
  • assoggettano la loro impresa al sistema di controllo.
Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni:
  • nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità;
  • elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo.



di Simone Alessandria
simone.alessandria@laculturadelcibo.it
19 Aprile 2010

| Altro
ALTRI ARTICOLI SULL'ARGOMENTO >>
Ogni settimana pubblichiamo recensioni di Appuntamenti Enogastronomici, Serate, Ristoranti, RICETTE e CONSIGLI PRATICI in cucina. Per essere informata/o iscriviti alla NEWSLETTER

La Cultura del Cibo
Riflessioni
Protagonisti
Arte e Storia
Mondo BIO
Incontri e Serate
Corsi di formazione
Speciali

Ristoranti
Recensioni
Cene tematiche
La nostra Guida

In Cucina
Consigli pratici
Ricette Cucina Povera
Ricette Cucina Ricca




In Casa
Il Pranzo della Domenica
I Nostri Piccoli Amici

Guida agli Acquisti
Dossier per Capire
Aguzziamo la Vista
Prodotti di Eccellenza
Prodotti Biologici
Vini e Liquori
Ricerca Punti Vendita
Cataloghi

Approfondimenti Tematici
Salumi
Formaggi
Carni
Pesci
Orto - Frutta
Olio e Condimenti
Pane e Pasta
Dolci
Vino
Spezie e Gusti

Club Consumatori
Cos'è il Club Consumatori
Iniziative e Programmi
Crea il Club nella tua Città



Contatti
Contatta la redazione
Iscriviti alla Newsletter
Feed RSS
Inserzioni Pubblicitarie


WEB DESIGN E MANUTENZIONE by STUDIO VOLTEA