|
|
 |

|
|
 |
| Articolo
pubblicato il 25 Marzo 2010 su www.laculturadelcibo.it |
GLI IMBALLAGGI PER ALIMENTI SECONDO LA LEGISLAZIONE EUROPEA
di Simone Alessandria
Il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguarda i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Il Regolamento ha definito che:
- Per «rintracciabilità» s’intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione.
- Per «materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» s’intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi.
- Per «materiali e oggetti intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» s’intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente.
Elenco di gruppi di materiali e oggetti che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche
- Materiali e oggetti attivi e intelligenti
- Adesivi
- Ceramiche
- Turaccioli
- Gomme naturali
- Vetro
- Resine a scambio ionico
- Metalli e leghe
- Carta e cartone
- Materie plastiche
- Inchiostri da stampa
- Cellulosa rigenerata
- Siliconi
- Prodotti tessili
- Vernici e rivestimenti
- Cere
- Legno.
I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- o comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.
I materiali e gli oggetti attivi non comportano modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari tali da poter fuorviare i consumatori, ad esempio coprendone il deterioramento.
I materiali e gli oggetti intelligenti non forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare tali da poter fuorviare i consumatori.
I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti che sono già stati messi in contatto con prodotti alimentari devono essere adeguatamente etichettati per consentire al consumatore di identificarne le parti non commestibili.
I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti devono essere adeguatamente etichettati in modo da indicare che si tratta di materiali od oggetti attivi e/o intelligenti.
Per i gruppi di materiali e oggetti le combinazioni di tali materiali e oggetti o di materiali e oggetti riciclati impiegati nella fabbricazione di tali materiali e oggetti, possono essere adottate o modificate misure specifiche che possono includere:
- un elenco delle sostanze autorizzate per essere impiegate nella fabbricazione di materiali e oggetti;
- uno o più elenchi di sostanze autorizzate incorporate in materiali e oggetti attivi o intelligenti a contatto con i prodotti alimentari, o di materiali e oggetti attivi o intelligenti nonché, se necessario, condizioni particolari d’impiego di tali sostanze e/o dei materiali e oggetti in cui sono incorporate;
- requisiti di purezza delle sostanze;
- condizioni particolari d’impiego delle sostanze e/o dei materiali e degli oggetti nei quali le sostanze sono state utilizzate;
- limiti specifici di cessione di taluni componenti o gruppi di componenti nei o sui prodotti alimentari, tenendo debitamente conto delle altre possibili fonti di esposizione a tali componenti;
- un limite globale di cessione dei componenti nei o sui prodotti alimentari;
- disposizioni miranti a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dal contatto orale coi materiali e gli oggetti;
- norme riguardanti il prelievo dei campioni e i metodi di analisi;
- disposizioni specifiche volte a garantire la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti, comprese disposizioni concernenti
- la durata della conservazione delle registrazioni, o disposizioni;
- disposizioni aggiuntive in materia di etichettatura per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti;
- disposizioni che prevedano l’istituzione e il mantenimento da parte della Commissione di un registro comunitario, accessibile al pubblico, delle sostanze, dei procedimenti, dei materiali o degli oggetti autorizzati.
I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato sono corredati di quanto segue:
- la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un’indicazione specifica circa il loro impiego o il simbolo;
- e se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
- e il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità;
- e un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto;
- e nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull’impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni sono visibili:
- sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
- o su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
- o su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti.
Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni sono visibili:
- sui documenti di accompagnamento;
- o sulle etichette o sugli imballaggi;
- o sui materiali e sugli oggetti stessi.
La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.
I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l’etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.
|
 |
|



|