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pubblicato il 27 Marzo 2010 su www.laculturadelcibo.it |
CONOSCERE LE UOVA CHE ACQUISTIAMO
di Simone Alessandria
Il Reg. CE n. 557/2007 della Commissione del 23 maggio 2007 ha stabilito le modalità di applicazione del Reg. CE n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
Secondo il Reg. CE n. 1028/2006 per uova si intendono le uova in guscio, escluse le uova rotte, incubate o cotte, prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla fabbricazione di ovoprodotti.
Il Reg. CE n. 557/2007 ha definito che le uova della categoria A debbono presentare le seguenti caratteristiche di qualità:
- guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;
- camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «extra», l'altezza non deve superare i 4 mm;
- tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell'uovo ma con ritorno in posizione centrale;
- albume: chiaro, traslucido;
- germe: sviluppo impercettibile;
- corpi estranei: non ammessi;
- odori atipici: non ammessi.
Le uova della categoria A non devono essere lavate o pulite né prima né dopo la classificazione.
Le uova della categoria A non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5° C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5° C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale in cui è praticata la vendita al dettaglio o in locali adiacenti, per una durata massima di 72 ore.
Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative delle uova di categoria A. Le uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche possono essere declassate nella categoria B.
Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:
- XL - grandissime: peso pari o superiore a 73 g;
- L - grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g;
- M - medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g;
- S - piccole: peso inferiore a 53 g.
Il produttore identifica ciascun imballaggio di trasporto contenente uova mediante le indicazioni seguenti:
- il nome e l'indirizzo del produttore;
- il codice del produttore;
- il numero di uova e/o il relativo peso;
- il giorno o il periodo di deposizione;
- la data di spedizione.
Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:
- il codice del centro di imballaggio;
- la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata all'aggettivo «fresche»;
- la categoria di peso
- la data di durata minima
- la dicitura «uova lavate» per le uova lavate
- come condizione particolare di conservazione un'indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l'acquisto.
Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, il metodo di allevamento.
Ai fini dell'identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti:
Per l'allevamento tradizionale:
- uova da allevamento all'aperto
- uova da allevamento a terra
- uova da allevamento in gabbie.
Per la produzione biologica:
- uova da allevamento biologico.
Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:
- il codice del centro di imballaggio;
- la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria B» o con la lettera «B»;
- la data di imballaggio.
La data di durata minima è fissata al massimo al ventottesimo giorno dopo la deposizione. Qualora sia indicato il periodo di deposizione, la data di durata minima è determinata a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.
Le diciture «extra» o «extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla deposizione.
Qualora venga utilizzata un'indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:
- i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali;
- fatta salva la percentuale minima del 60 % qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali,
- ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula
- del mangime.
In caso di vendita di uova sfuse, le seguenti informazioni devono essere fornite in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:
- le categorie di qualità;
- la categoria di peso;
- un'indicazione del metodo di allevamento;
- una spiegazione del significato del codice del produttore;
- la data di durata minima.
Gli imballaggi debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.
Le uova industriali devono essere commercializzate in contenitori da imballaggio contraddistinti da una striscia o un'etichetta di colore rosso. Tali strisce ed etichette recano:
- il nome e l'indirizzo dell'operatore destinatario;
- il nome e l'indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova;
- la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.
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