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pubblicato il 02 Aprile 2010 su www.laculturadelcibo.it |
L'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA COLLINE PONTINE OTTIENE LA DOP
di Simone Alessandria
Assegnata la Denominazione d'Origine Protetta all'olio extravergine di oliva prodotto in Provincia di Latina.
La denominazione di origine protetta “Colline Pontine” deve essere ottenuta negli oliveti che hanno le seguenti varietà di olive: Itrana dal 50 % al 100%, Frantoio e Leccino, sino al 50 %. Possono altresì essere presenti altre varietà di olive per un massimo del 10 % purché non modifichino le caratteristiche del prodotto.
L’olio extravergine di oliva a denominazione di origineprotetta “Colline Pontine”, all’atto della immissione al consumo, deve avere colore dal verde intenso al giallo con riflessi dorati, all’olfatto, l’olio di oliva extravergine "Colline Pontine" si caratterizza per la presenza di un aroma fruttato da medio ad intenso di oliva verde, con retrogusto di mandorla e con nota tipica di erbaceo fragrante, sentore tipico è il pomodoro (verde). Da lieve a medio l’amaro ed il piccante.
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extra vergine di origine protetta “CollinePontine” debbono essere prodotte nel territorio della Provincia di Latina. Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni nella Provincia di Latina: Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina.
La coltivazione delle olive, nonché l’estrazione, e l’imbottigliamento dell’olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta “Colline Pontine” devono avvenire nell’ambito della zona di produzione.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le sue specifiche caratteristiche.
Gli oliveti sono specializzati, salvo quelli tra rocce affioranti e dove il terreno è consociato al pascolo di animali domestici anche di bassa corte. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E’ consentita la pratica dell’inerbimento. E’ consentito il diserbo chimico.
Nella concimazione è ammesso l’utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalità della lotta guidata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive. La produzione non può superare i kg 100 per pianta di olivo.
La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente a condizione che durante l’operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. La raccolta viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura e si conclude entro il 31 gennaio. È vietato l’uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l’abscissione dei frutti.
Per il trasporto delle olive devono essere utilizzati contenitori traforati e lavabili. E’ consentita l'utilizzazione di contenitori di acciaio inossidabile o di altri materiali lavabili e per uso alimentare, purché la lavorazione delle olive in essi contenute sia eseguita nello stesso giorno. In ogni caso le olive raccolte debbono essere molite entro 48 ore dalla raccolta.
E’ assolutamente vietato l’uso di coadiuvanti chimici e/o biologici, coadiuvanti meccanici (talco) e quindi per l’estrazione sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici leali atti a produrre oli che rappresentino il più fedelmente possibile le proprie caratteristiche. Le olive debbono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio per eliminare eventuali residui di antiparassitari o sostanze estranee. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima 33° C della pasta di olive, per una durata di 50 minuti al massimo. È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di “ripasso”. E’ vietato altresì il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica e l’uso del talco nell’ambito del processo di estrazione. La resa in olio non può essere superiore al 27 % in peso di olive. E’ consentito l’ottenimento dell’olio extra vergine a denominazione di origine protetta “Colline Pontine” con metodo biologico.
L’olio extravergine di oliva “Colline Pontine” a denominazione di origine protetta possiede peculiarità e proprietà tipiche, che derivano dal territorio e, soprattutto dalla cultivar “Itrana”, che non ha altrove una così intensa diffusione e che coltivata nell’area assume caratteristiche qualitative particolari.
L’olio extravergine di oliva “ Colline Pontine” si riassume nella qualifica di “armonico” determinato da un sinergismo eccezionale favorevole oltre che per la qualificazione anche per la omogeneità dei suoi caratteri.
Nella zona di produzione i terreni sono generalmente costituiti da banchi di calcari, per lo più compatti, appartenenti geologicamente al cretaceo superiore; tali terreni, che hanno spesso debole strato coltivabile, sono molto permeabili ed aridi per un lungo periodo dell’anno. Il clima, di tipo mediterraneo, è caratterizzato dalle temperature miti invernali, di rado sotto lo zero termico.
L’olio di oliva extra vergine Colline Pontine, possiede un caratteristico fruttato erbaceo più o meno intenso, con una ben dosata ed equilibrata percezione dell’amaro e del piccante ed una percezione unica del sentore “Pomodoro Verde”, non presente in altri territori, limitrofi e non limitrofi.
Informazioni tratte dal disciplinare di produzione
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