|
|
 |

|
|
 |
| Articolo
pubblicato il 18 Marzo 2010 su www.laculturadelcibo.it |
L'OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE IRPINIA - COLLINE DELL'UFITA OTTIENE LA DOP
di Simone Alessandria
La denominazione ha ottenuto la registrazione nel registro delle DOP e delle IGP dell'Unione Europea.
La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia - Colline dell'Ufita» è riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende all'interno del territorio e composti, nell'ambito aziendale, dalle varietà - «Ravece» presente in misura non inferiore al 60%, «Ogliarola», «Marinese», «Olivella», «Ruveia», «Vigna della Corte» da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%, eventualmente, «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore al 10%.
L'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» all'atto dell'immissione al consumo deve avere colore da giallo paglierino a verde più o meno intenso.
La zona di produzione, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Avellino: 1-Ariano Irpino, 2-Bonito, 3-Carife, 4-Casalbore, 5-Castel Baronia, 6- Castelfranci, 7-Flumeri, 8-Fontanarosa, 9-Frigento, 10-Gesualdo, 11-Greci, 12-Grottaminarda, 13- Lapio, 14-Luogosano, 15-Melito Irpino, 16-Mirabella Eclano, 17-Montaguto, 18-Montecalvo Irpino, 19-Montefusco, 20-Montemiletto, 21-Paternopoli, 22-Pietradefusi, 23-San Nicola Baronia, 24-San Sossio Baronia, 25-Sant'Angelo all'Esca, 26-Savignano Irpino, 27-Scampitella, 28-Sturno, 29-Taurasi, 30-Torella dei Lombardi, 31-Torre le Nocelle, 32-Trevico, 33-Vallata, 34-Vallesaccarda, 35-Venticano, 36-Villamaina, 37-Villanova del Battista, 38-Zungoli.
Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell’olio a Denominazione di Origine Protetta, devono essere quelle specifiche della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche.
Sono, pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona, i cui terreni derivano da substrati di origine calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti.
I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato, con l'utilizzazione di almeno l'85% della varietà: «Ravece».
Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento.
Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso.
I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti nel rispetto del disciplinare di lotta integrata emanati dalla Regione Campania.
La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle varietà «Marinese» e «Leccino» da raccogliere non oltre il 10 novembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti o altri sistemi di captazione, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).
La produzione di olive non può superare i 60 kg a pianta. La resa massima di olio da olive non può superare il 20% del peso di olive.
Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in contenitori rigidi, forati. È fatto divieto assoluto, nel trasporto e nella conservazione delle olive, l'uso di sacchi di qualsiasi materiale.
Le olive devono essere conservate presso il frantoio in locali areati, in recipienti rigidi e forati, fino alla fase di molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta.
Le operazioni di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» devono essere effettuate presso i frantoi localizzati entro il territorio.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione.
Dopo l'estrazione l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, o in cisterne di terracotta con smaltatura per alimenti, perfettamente puliti ed in locali igienici.
È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. con metodo biologico.
L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo e la rintracciabilità.
Il disciplinare in PDF www.sito.regione.campania.it
|
 |
|



|