Il 3 marzo scorso la tanto attesa ordinanza concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani emessa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Si può dire che l’emissione di un’ordinanza in materia di cani pericolosi sia diventato ormai un appuntamento fisso per ogni legislatura, a partire dal lontano 9 settembre 2003 quando entrò in vigore la prima e più discussa, quella del Ministro della Salute Sirchia.
Questa volta sono parecchie le novità e gli aspetti decisamente interessanti.
Il primo sicuramente è che l’ordinanza, nella sua premessa iniziale, fa cenno alla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria: infatti molte parole sono state scritte in questi anni per dimostrare che non è possibile stabilire un maggiore rischio aggressività di un cane sulla base della sua appartenenza ad una razza o a determinati incroci.
L’enorme passo avanti in questo senso implica che sia stato cancellato (definitivamente…?) il famigerato “libro nero” delle razze pericolose, che già negli anni scorsi aveva visto ridurre il numero degli iscritti (inizialmente erano 18 le razze interessate).
All’articolo 1 la normativa specifica che il proprietario è l’unico responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale.
Alcune delle misure imposte al proprietario al fine di prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose sono:
- Condurre il cane con un guinzaglio di misura non superiore a 1,5 m in tutte le aree comuni, urbane ed extraurbane.
- Portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio o su richiesta delle Autorità.
- Affidare il cane solo a persone in grado di gestirlo correttamente.
Si fa inoltre cenno al possesso consapevole del cane: prima di acquisirlo chiunque deve informarsi sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche.
A questo scopo, ma non solo, vengono istituiti specifici corsi per i proprietari che prevedono il rilascio finale di un patentino.
I comuni in collaborazioni con i Servizi Veterinari e sulla base dell’Anagrafe Canina decideranno quali proprietari avranno l’obbligo di frequentare tali corsi.
Viene anche sottolineata l’importanza del medico veterinario libero professionista, che sarà tenuto ad informare i proprietari in merito alla disponibilità dei corsi formativi ed a segnalare alle ASL la presenza tra i suoi assistiti di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
Entro 2 mesi l’ordinanza sarà seguita da un decreto ministeriale che traccerà le linee guida per la programmazione e lo sviluppo di questi corsi.
All’artcolo 2, l’ordinanza ribadisce il divieto di addestrare cani e incociare individui al fine di esaltarne l’aggressività.
Sono inoltre vietati il taglio delle orecchie, della coda e delle corde vocali e la commercializzazione di cani che hanno subito questi interventi; la trasgressione di questo divieto è punita dal codice penale.
E’ ovviamente fatta eccezione per gli stessi interventi con scopo terapeutico, ma in questi casi i cani dovranno essere sempre accompagnati ovunque dal certificato veterinario che attesti la necessità del trattamento chirurgico.
Riguardo alla caudotomia, è fatta deroga a quelle razze riconosciute dalla FCI (Federazione Internazionale Cinologia) ove il taglio della coda sia previsto nello standard. In questi casi si ricorda però che l’intervento deve essere fatto e certificato da un medico veterinario, esclusivamente entro la prima settimana di vita.
Lo stesso articolo menziona l’obbligo di raccogliere le feci dell’animale in ambito urbano ed avere sempre con sé gli strumenti per la raccolta.
Purtroppo questa abitudine non è ancora cosa da tutti e lo dimostra il fatto che il legislatore si è sentito in dovere di indicare come obbligo quella che dovrebbe essere una regola di buona educazione…
All’articolo 3 l’ordinanza ribadisce che i Servizi Veterinari, nel caso di cani morsicatori, hanno l’obbligo di attivare un percorso di accertamento in merito alle condizioni psicofisiche dell’animale e di stabilire se necessario le misure per la prevenzione di ulteriori eventi o la necessità di interventi terapeutici da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
Viene istituito anche un registro che le ASL sono tenute a compilare ed aggiornare con l’elenco dei cani potenzialmente pericolosi. I proprietari dei soggetti iscritti nell’elenco saranno obbligati a stipulare una polizza di assicurazione per danni contro terzi e a condurre nei luoghi pubblici il loro animale sempre con la museruola applicata al muso. Gli stessi cani non potranno inoltre essere detenuti da minorenni, inabili per infermità di mente, delinquenti abituali o da chiunque abbia ricevuto condanne anche non definitive per reati punibili con la reclusione superiore ai due anni.
Abbiamo cercato di illustrare ai nostri lettori l’ennesima ordinanza nel modo più chiaro possibile e senza entrare nelle mille sfaccettature su cui si potrebbe discutere… non è questo il luogo e chi vi scrive non è decisamente la persona più adatta e preparata per farlo.
L’unico commento che vorremmo inserire è che speriamo di poter illustrare presto ai nostri lettori una legge che raccolga una in maniera organica e definitiva i frutti delle riflessioni fatte dai legislatori e dall'opinione pubblica grazie alle precedenti ordinanze. Infatti ogni ordinanza fin'ora emanata in materia, anche se carente in alcuni (o molti...) aspetti e seppur caratterizzata dal sentore tipico delle cose effimere e destinate ad essere rimpiazzate entro breve, ha avuto sempre il merito di suscitare il dibattito e di stimolare la letteratura scientifica a ricercare l'evidenza per sfatare definitivamente datati luoghi comuni.
Per il testo completo dell'ordinanza clicca qui.