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pubblicato il 17 Settembre 2009 su www.laculturadelcibo.it |
ETICHETTE CARNI BOVINE: ECCO COME LEGGERLE
di Simone Alessandria
Con il Regolamento CE n. 1760/2000, è stato introdotto un sistema di etichettatura delle carni bovine. Tutte le informazioni, obbligatorie e volontarie, che devono o che possono essere fornite al consumatore.
Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 ha istituito un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ed ha abrogato il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
L’etichettatura delle carni bovine nasce per mantenere ed aumentare la fiducia dei consumatori verso questo prodotto per rendere più stabile il mercato e più trasparenti le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carni bovine.
Essa si basa sul sistema di identificazione e di registrazione dei bovini o anagrafe bovina.
Il sistema di etichettatura obbligatorio permette il controllo dell’intera filiera (rintracciabilità).
Le informazioni obbligatorie previste dal Regolamento sono:
- un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Questo numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali
- il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione è “Macellato in, con il nome dello Stato membro o del paese terzo e il numero di approvazione”
- il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione è “Sezionato in, con il nome dello Stato membro o del paese terzo e il numero di approvazione”.
Dal 1° gennaio 2002, inoltre, sono previste, in aggiunta alle precedenti, anche le informazioni relative a:
- paese di nascita. L'indicazione è "Nato in, con lo Stato membro o Paese terzo di nascita”
- paese d'ingrasso. L'indicazione è “Ingrassato o Allevato in, con lo Stato membro o Paese terzo di allevamento o ingrasso”.
Gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine possono inserire nell'etichettatura indicazioni diverse da quelle obbligatorie. Essi necessitano però di un disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il disciplinare deve contenere le informazioni da riportare sull'etichetta, le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni, i controlli applicabili in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli che devono essere effettuati da organismi indipendenti riconosciuti dall'autorità competente, e le sanzioni da adottare nei confronti dei membri che non rispettano il disciplinare.
Le informazioni facoltative che possono essere indicate in etichetta sono relative a:
- la macellazione come ad esempio le indicazioni del macello e del laboratorio di sezionamento, l’età dell'animale macellato, la data di macellazione e/o di preparazione delle carni, il periodo di frollatura delle carni, ecc.
- l'allevamento come ad esempio l’azienda di nascita e/o di allevamento, la tecnica di allevamento, il metodo di ingrasso, le indicazioni relative all'alimentazione, ecc.
- l'animale come ad esempio la razza o il tipo genetico, la categoria, ecc.
- altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
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