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pubblicato il 23 Agosto 2009 su www.laculturadelcibo.it |
Carni di pollame: il sistema volontario di etichettatura
di Simone Alessandria
L'etichettatura volontaria delle carni di pollame secondo il Decreto 29 luglio 2004.
Il Decreto del Ministero della Politiche Agricole e Forestali del 29 Luglio 2004 “Modalità per l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame” è un sistema di etichettatura volontario che regola le diciture che possono essere indicate in etichetta. Secondo questo Decreto, le organizzazioni che intendono adottare un proprio sistema di etichettatura e introdurre informazioni integrative, oltre a quelle obbligatorie, devono predisporre un disciplinare di etichettatura e designare un organismo indipendente di controllo che si occupi di redigere e applicare i piani di controllo specifici.
In particolare, in etichetta possono essere inserite le seguenti diciture:
- un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e il lotto di produzione in allevamento (rintracciabilità)
- il Paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede)
- il Paese e allevamento di ingrasso (denominazione e sede)
- il Paese e macello in cui è avvenuta la macellazione
- il laboratorio di sezionamento
- l'alimentazione
- la forma di allevamento
- la razza o il tipo genetico
- l'età dell'animale macellato e il periodo di ingrasso
- la data di macellazione.
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